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1.1 - E costituita lAssociazione Provinciale Milanese degli ottici, ottici optometristi, optometristi, denominata ASSOPTO MILANO - ACOFIS
1.2 - Essa ha per scopo la tutela degli interessi etici, professionali, sindacali e commerciali della Categoria e dei propri Associati; della prima e degli altri ha la legittima rappresentanza.
1.3 - LAssopto Milano - ACOFIS è libera, autonoma. indipendente, apartitica ed aconfessionale. Essa ha una sua politica professionale indipendente. Essa non ha fini di lucro.
1.4 - LAssopto Milano - ACOFIS ha sede in Milano. Gli uffici possono tuttavia essere dislocati in altre località del territorio provinciale. Essa ha durata limitata.
ART.22.1
- Sono compiti dell'Assopto Milano - ACOFIS:
a)
lo studio, la divulgazione e l'azione diretti a portare a soluzione tutti
i problemi specifici della Categoria rappresentata a tutti i livelli
ed in particolare nei rapporti con le Autorita' costituite;
b)
rappresentare la Categoria e gli Associati in tutti i settori della vita professionale
ed economica;
c)
prestare assistenza amministrativa, tributaria e legale agli Associati, in
regola con i versamenti delle quote associative, per tutti quei casi che
coinvolgono gli interessi etici ed economici dell'esercizio della Professione;
d)
stipulare accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi interessanti
la Categoria;
e)
stipulare a nome di tutti gli Associati convenzioni con Enti o altre persone
giuridiche per prestazioni e forniture effettuate a questi e ai loro assistiti;
f)
nominare propri rappresentanti in Enti, Consessi, Commissioni, anche a livello
internazionale, nei quali la partecipazione sia ritenuta utile per la
politica culturale, professionale ed economica;
g)
potenziare
la diffusione della cultura specifica dei propri Associati con i mezzi ritenuti
piu' idonei, fra i quali Scuole e Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale
anche da Essa gestiti o patrocinati, e avvalendosi anche delle provvidenze
in materia contemplate dallo Stato e dagli Enti competenti;
g1)
gestire la cessione di pubblicazioni riguardanti la formazione, l'aggiornamento
professionale e quantaltro ritenuto complementare per il migliore svolgimento
dell'attivita' professionale e commerciale degli Associati, verso pagamento
di corrispettivi specifici;
h)
esercitare il controllo sia sugli Istituti di formazione professionale, partecipando
anche con una propria commissione alla elaborazione dei programmi di studio
ed alle sessioni d'esame, sia sui corsi di qualificazione e riqualificazione
professionale, ancorche' gestiti dallo Stato da Enti Pubblici o Privati;
i)
esercitare
il controllo sulla preparazione professionale dei propri Associati ed i coloro
i quali terminati gli studi di preparazione e qualificazione, intendano inserirsi
nellĠesercizio attivo della Professione;
j)
sensibilizzare
l'opinione pubblica, attraverso adeguati mezzi di comunicazione sociale, sui
problemi della visione;
k)
vigilare
sul rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei regolamenti interni,
da parte degli Associati;
l)
denunziare
e reprimere con ogni mezzo consentito qualsiasi forma di collusione, comparaggio
e concorrenza sleale;
m)
rivendicare con azione energica l'esercizio, della Educazione e della Rieducazione
Visiva, dell'Ipovisione, della Protesistica Oculare, dell'applicazione delle
lenti a contatto e qualsiasi altra tecnica praticata o che in futuro possa
manifestarsi quale specializzazione inerente la scienza della visione;
n)
promuovere sempre piu' stretti rapporti fra gli Associati e comporre le vertenze
che dovessero eventualmente insorgere fra i medesimi;
o)
favorire
l'eventuale costituzione di gruppi o cooperative d'acquisto e/o di servizi
fra i propri Associati;
o1)
promuovere
e gestire iniziative, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, Enti
e Persone, di natura scientifica, professionale, pubblicitaria e promozionale,
rivolte anche al grande pubblico, avvalendosi di tutti i media di comunicazione,
nonche' Enti e persone giuridiche di ricerca, studio ed editoriali;
o2)
elaborare
simboli, marchi, loghi e simili di riconoscibilita' delle iniziative promozionali,
sia nel campo scientifico professionale sia in quello commerciale, ed operare
per la loro registrazione e protezione ai sensi e per gli effetti del R.D.
21/06/1942 N. 929 e successive modificazioni;
o3)
al fine di favorire l'aggregazione, la ricreazione e lo sviluppo culturale
fra gli Associati, potra' promuovere e gestire iniziative per la somministrazione
di alimenti e bevande presso le Sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale;
potra' inoltre promuovere l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri Associati
e di Associati di altre Associazioni Nazionali o locali collegate;
p)
compiere
tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, contrarre
mutui anche ipotecari, stipulare locazioni anche oltre il novennio e compiere
tutti gli atti che si rendano necessari o comunque utili per il conseguimento
degli scopi associativi;
q)
dar
vita a proprie pubblicazioni, periodiche o non, i cui proventi rientrano nel
bilancio dell'Associazione;
r)
esercitare tutte le funzioni, anche di diritto pubblico o comunque pubbliche
che ad essa venissero demandate in virtu' di leggi, regolamenti e disposizioni
delle competenti Autorita';
s)
favorire
la collaborazione di coloro che esercitano le attivita' rappresentate; stabilire
rapporti di reciproca collaborazione e di appoggio con associazioni consorelle
ed affini per un piu' efficace e rapido conseguimento degli scopi associativi;
t)
esercitare
tutte le funzioni che venissero demandate dall'Assemblea.
2.2 - In relazione ai propri fini statutari, lĠAssopto Milano-ACOFIS pu aderire ad Enti ed organizzazioni nazionali ed estere.
2.3 - Per il potenziamento delle proprie iniziative e per il raggiungimento degli scopi, lĠAssopto Milano - ACOFIS potr: partecipare direttamente o indirettamente alla formazione di societ anche di capitali, assumere partecipazioni in tali societ, procedere alla stipulazione di contratti di ogni tipo, anche di oggetto immobiliare.
ART.33.1 - All'Assopto Milano-ACOFIS aderiscono in qualita' di Associati gli ottici, gli ottici-optometristi e gli optometristi che esplichino la loro attivita' nell'ambito della provincia di Milano
3.2 - Per quanto riguarda le societa' in qualsiasi forma costituite, esse possono essere associate solo se il titolare, il legale rappresentante o un proprio dipendente (la cui qualifica deve essere dimostrata all'associazione ogni tre mesi) delegato da questi, sia in possesso dei requisiti di cui allĠart.4.4 lett.a. Esse partecipano all'Assopto Milano-ACOFIS con tante quote associative quanti sono i punti di vendita, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.
3.3 - La norma di cui al comma precedente si applica alle altre Ditte che abbiano due o piu' punti di vendita o il cui titolare non sia ottico, ottico-optometrista, optometrista.
3.4 - Chi intende essere associato all'Assopto Milano-ACOFIS deve presentare regolare domanda individuale corredata dai dati previsti dagli articoli successivi e da una dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni
3.5 - Ogni mutamento nel nome del Titolare o Legale Rappresentante dovra' essere comunicato tempestivamente al Consiglio Direttivo dellĠAssociazione.
3.6 - All'Associato e' fatto divieto di appartenere ad altri organismi sindacali che svolgono la propria attivita' in Milano e Provincia con le medesime o analoghe finalita' dellĠAssopto Milano - ACOFIS.
3.7 - Qualora vengano a modificarsi le condizioni essenziali di ammissibilita' e di appartenenza o si accerti che l'Associato aderisca ad altre Associazioni, di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo ne dichiara la decadenza.
3.8 - La relativa deliberazione deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato il quale, entro 30 giorni dalla data della raccomandata, puo' proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
ART.44.1 - Le categorie rappresentate hanno parita' di diritti e di doveri nel'ambito dell'Associazione, pur conservando le specifiche diversita' di funzioni.
4.2
-
Gli
ottici - optometristi e gli optometristi devono presentare all'atto della domanda
di ammissione i seguenti documenti:
a)
originale
o copia autentica del Diploma di Ottico valido a tutti gli effetti di Legge
e munito della registrazione delle Autorita' Amministrative competenti;
b)
per gli Optometristi l'originale o copia autentica dell'attestato di specializzazione
in Optometria rilasciato da una Facolta' o Scuola o Istituto Superiore di Optometria,
conseguito anche all'estero, purche' legalmente riconosciuto;
c)
per
gli Ottici-optometristi, l'aver esercitato con completezza di funzioni la professione
di ottico per almeno cinque anni, e documentare di essere in possesso di una
adeguata ed organizzata strumentazione optometrica in locale idoneo;
d)
ricevuta di versamento della quota associativa che verr rimborsata senza interessi
e/o spese in caso di mancata accettazione della domanda;
e)
dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti
Interni;
f)
certificati di iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio,
del Registro Imprese e del Registro Esercenti il Commercio;
g)
autorizzazione
amministrativa o eventuale documento equivalente;
h)
fotocopia
certificato di attribuzione della partita Iva e del Codice Fiscale.
4.3
- All'atto
della domanda di ammissione gli Ottici-optometristi e gli Optometristi debbono
essere in possesso dei seguenti requisiti ed attenersi a quanto sotto specificato:
a)
praticare abitualmente l'Optometria, avvalendosi di un'adeguata strumentazione
professionale;
b)
astenersi
da qualsiasi forma di pubblicita' concernente la propria attivita' di Optometrista
e di Ottico-optometrista che non sia prevista dal Codice Deontologico;
c)
impegnarsi a fare uso esclusivo delle qualifiche di Ottico-optometrista e di
Optometrista con esclusione di qualsiasi altra;
d)
impegnarsi a non avvalersi, in qualsiasi forma, di dizioni che possono ingenerare
equivoci nel pubblico circa la distinzione fra la professione dell'Optometria
e la specializzazione in Oftalmologia della professione medica;
e)
astenersi
dal pubblicizzare, in qualsi forma, la gratuit dell'esame della vista e di
qualsiasi altra prestazione professionale;
f)
impegnarsi a frequentare ogni anno, in ossequio al principio dell'istruzione
permanente, corsi di aggiornamento, per un minimo di venti ore, o in qualit
di docente ovvero di discente;
g)
pagare
regolarmente le quote associative.
4.4
- Gli
Ottici, e cioè coloro che si occupano del commercio al dettaglio di articoli
di ottica debbono presentare all'atto della domanda di ammissione i seguenti
documenti:
a)
originale
o copia autentica del Diploma di Ottico, valido a tutti gli effetti di Legge,
e munito della registrazione delle Autorita' Amministrative competenti;
b)
certificati
di iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio, del
Registro Imprese e del Registro Esercenti il Commercio;
c)
autorizzazione
amministrativa o eventuale documento equivalente;
d)
ricevuta di versamento della quota associativa che verr rimborsata senza e/o
spese in caso di mancata accettazione della domanda;
e)
fotocopia
certificato di attribuzione della partita Iva e del Codice Fiscale.
5.1
- L'ammissione
dell'Associato e' deliberata dal Consiglio a maggioranza di voti. Il Consiglio
deve comunicare all'interessato i motivi di non ammissione.
ART.6
6.2 - In caso di inosservanza o violazione da parte sua dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolameti interni, l'Associato e' sottoposto al giudizio disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri. Nel giudizio disciplinare egli potra' affidare la Sua difesa ad un Avvocato o procuratore legale regolarmente iscritto negli Albi Professionali.
6.3 - Nessun Associato puo' essere giudicato dal Collegio dei Probiviri se non per fatti attinenti l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e dell'etica professionale.
6.4 - La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
ART.77.2 - Ciascun Associato e' obbligato al versamento delle quote e dei contributi coattivi per l'anno solare in corso, anche se nel frattempo dovesse perdere la qualita' di Associato. Sara' comunque esonerato dalle contribuzioni coattive l'Associato che abbia perso la sua qualita' prima dell'Assemblea che abbia deliberato il contributo stesso.
7.3
- La
qualita' di Associato si perde:
a)
per
dimissioni, da presentarsi almeno entro il 30 giugno dell'anno in corso, con
raccomandata a.r.;
b) per
violazione del divieto previsto dallart.3-6;
c)
per
espulsione per morosita' ovvero in seguito a deliberazione presa dal Consiglio
Direttivo dietro lodo del Collegio dei Probiviri;
d)
per cessazione dell'attivita';
e)
in ogni caso di reiterata violazione delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni
assembleari e del Codice Deontologico;
f)
in ogni caso di perdita della capacita' di agire.
9.2 - L'Assemblea puo' essere ordinaria e straordinaria.
9.3 - Possono partecipare alle assemblee soltanto gli Associati in regola col pagamento dei contributi associativi.
9.4 - L'Assemblea Ordinaria e' convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Consiglio entro il primo semestre di ogni anno, mediante lettera , fax, e-mail, da spedirsi a ciascun Associato, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Copia della convocazione della medesima sara' affissa nei locali della sede associativa entro il termine suddetto.
9.5 - L'Assemblea Straordinaria e' convocata quando il Presidente o il Consiglio lo ritenga opportuno; puo' essere convocata anche su richiesta di almeno 1/4 degli Associati; in questo caso il Presidente e' tenuto a convocarla entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e a riunirla entro sessanta giorni dalla richiesta; se pero' si tratta di proposta di scioglimento dell'Associazione o di modificazioni da apportarsi allo Statuto, la domanda deve essere firmata da almeno la meta' degli Associati.
9.6 - L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonche' l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e le indicazioni per la seconda convocazione, che puo' essere fissata anche un'ora dopo la prima convocazione.
9.7 - Nei casi di urgenza, la convocazione puo' essere fatta anche con preavviso di solo cinque giorni.
9.8 - La convocazione con procedimento di urgenza non e' ammessa per argomenti concernenti modificazioni dello Statuto Associativo e per le elezioni alle cariche associative.
9.9 - Alle Assemblee convocate per deliberare su modificazioni allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione deve partecipare un Notaio che ne redige anche il verbale.
9.10 - Funge da Presidente dell'Assemblea il Presidente dell'Assopto Milano - ACOFIS o altro associato da questi incaricato.
9.11 - Il Presidente dell'Assemblea la dirige e vi esercita il potere disciplinare.
9.12 - Salvo per quanto previsto dall'art.9.9 le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario dell'Associazione, o da persona designata dal Presidente. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che, sottoscritto da lui e dal Presidente dell'Assemblea viene conservato agli atti.
9.13 - Il voto puo' essere espresso direttamente o per delega. Non sono ammesse deleghe a persone che non siano Associati.
9.14 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' valida in prima convocazione allorche' sia presente o rappresentata la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.
9.15 - Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento della Associazione, le sue deliberazioni non saranno valide, in prima convocazione, se non ottenute col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati iscritti, oppure, in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati intervenuti, che rappresentino almeno un terzo degli Associati iscritti.
9.16 - Nel caso in cui l'Assemblea fosse convocata per deliberare modificazioni da apportare allo Statuto, le sue deliberazioni non saranno valide, in prima convocazione, se non ottenute col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati iscritti, oppure, in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati intervenuti, che rappresentino almeno un quinto degli Associati iscritti.
ART.1010.2 - Nelle votazioni alle cariche associative di cui sopra, in caso di parita' di voti, risulta eletto il piu' anziano di eta'.
10.3 - Tutte le elezioni alle cariche associative sono tenute a scrutinio segreto.
10.4 - La Segreteria dell'Assopto Milano - ACOFIS predispone schede di voto regolarmente vidimate contenenti l'elenco di tutti i candidati alle cariche associative, le quali saranno consegnate all'avente diritto al voto.
10.5 - I candidati devono essere presenti all'Assemblea, salvo il caso di legittimo impedimento sotto pena di decadenza della candidatura medesima.
10.6 - In caso di impedimento, l'Associato ha facolta' di designare, con delega scritta, altra persona associata, nei limiti di quanto previsto nellĠart.3.2 a rappresentarlo nell'Assemblea ed a votare in suo nome. Nessuno puo', tuttavia, avere piu' di una delega.
ART.1111.2 - I componenti del Consiglio devono essere scelti fra coloro di cui sia stata presentata la candidatura pervenuta alla Segreteria dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, con raccomandata a.r. e deve essere accompagnata da un'autocertificazione con 'Ġindicazione delle cariche pubbliche o private ricoperte.
11.3 -Verranno eletti dall'Assemblea insieme con i membri effettivi del Consiglio Direttivo anche tre Consiglieri supplenti, i quali subentreranno ai Consiglieri effettivi ogni qualvolta si dovesse rendere vacante un posto nel Consiglio in seguito a dimissioni; impedimento permanente o decesso. L'ingresso nel Consiglio Direttivo dei Consiglieri supplenti, avverra' secondo la graduatoria dei voti ottenuti nella elezione.
11.4 - Qualora tutti i Consiglieri supplenti entrassero a far parte del Consiglio quali membri effettivi e il numero dei Consiglieri risultasse inferiore a nove, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea per il completamento del Consiglio stesso.
11.5 - Il Consigliere effettivo che senza giustificato motivo rimane assente per tre sedute consecutive del Consiglio, decade automaticamente dalla carica e gli subentra uno dei supplenti.
11.6 - Qualora la maggioranza dei Consiglieri effettivi si dimetta contemporaneamente, tutto il Consiglio si intendera' dimissionario. In tal caso il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
11.7 - Non puo' far parte del Consiglio Direttivo il parente in primo grado o il Socio di altro Consigliere.
11.8 - I componenti membri del Consiglio durano in carica tre cinque anni e possono essere rieletti.
ART.1212.2 - Per la validita' delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei membri.
12.3 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.
12.4 - I Consiglieri non possono delegare alcuna persona a sostituirli.
ART.1313.2
- Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
a)
eleggere
nel proprio seno un Presidente e un Vice-Presidente;
b)
nominare
il segretario dell'Assopto Milano - ACOFIS e costituire lĠufficio amministrativo,
sistemandone i servizi ed assumendo il personale occorrente;
c)
nominare
consulenti esperti in specifiche discipline interessanti la Categoria;
d)
adottare
deliberazioni, proporre voti e manifestare pareri su tutti i problemi interessanti
la Categoria;
e)
deliberare
sull'ammissione di nuovi soci;
f)
provvedere
all'eventuale sospensione ed espulsione degli iscritti, in seguito a lodo del
Collegio dei Probiviri;
g)
svolgere
le eventuali trattative per la formazione di contatti collettivi di lavoro o
di ogni altro accordo di carattere collettivo e deliberare sulla loro accettazione;
h)
decidere
circa l'adesione o l'eventuale ritiro da altre Associazioni ed Enti, Regionali,
o Internazionali.
i)
nominare
e designare rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Enti, e Organi
in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta;
j)
provvedere
alla gestione economica dell'Associazione e compilare i rendiconti economici
e finanziari annuali;
l)
ratificare le convenzioni e gli accordi la cui stipulazione e' demandata alle
Commissioni;
m)
indire referendum per le questioni per le quali lo ritenga opportuno;
n)
organizzare
e gestire i registri per la provincia di Milano degli ottici, degli ottici-optometristi,
degli optometristi, nei quali registri potranno essere inseriti anche i non
Associati all'Assopto Milano - ACOFIS.
13.3
-
Il Consiglio Direttivo provvede altresi, nei limiti di quanto previsto dallĠart.2.1
p, a:
a) deliberare
in ordine all'acquisto, alla vendita, alla permuta di beni mobili ed immobili,
alla stipulazione di contratti di qualsiasi tipo, ivi compresi gli appalti,
previa autorizzazzione dell'Assemblea per gli acquisti di immobili;
b)
compiere
operazioni bancarie, comprese quelle di anticipazioni, di sconto, di finanziamento,
di riporto ecc.
c) contrarre
mutui attivi e passivi, consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, surroghe,
e qualunque altra operazione ipotecaria, rinunciare a ipoteche legali;
d)
fare
operazioni di qualunque genere presso Banche, uffici del debito pubblico, la
cassa depositi e prestiti, amministrazioni pubbliche e private, con tutte le
facolt inerenti, comprese quelle di rilasciare quietanze, discarichi e liberazioni.
13.4 - Il Consiglio Direttivo per provvedere all'acquisto di beni immobili deve avere l'approvazione dell'Assemblea.
ART.1414.2 - Gli competono la rappresentanza e la firma associativa di fronte ai terzi ed in giudizio, con facolta' di nominare avvocati e procuratori legali.
14.3
-
In particolare:
a)
convoca
e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
b)
dirige
le discussioni e determina il modo delle votazioni;
c) firma,
col Segretario, il libro verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio
e gli atti associativi;
d)
sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e puo' prendere
provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio.
14.4 - In caso di assenza del Presidente questi verr' sostituito dal Vice-Presidente, il quale, in caso di dimissioni del Presidente, provvedera' a convocare al piu' presto il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente, che rimarra' in carica fino alle nuove elezioni.
ART.1515.2 - Il Collegio Sindacale e' composto da tre componenti effettivi e da un supplente.
15.3 - Il Collegio vigila sulla regolarita' della gestione contabile-amministrativa dell'Assopto Milano - ACOFIS, riferendone all'Assemblea nella sua convocazione annuale.
15.4 - Esso esercita le attribuzioni conferite dalla legge al Collegio Sindacale delle societa' per azioni.
15.5 - In occasione della sua prima riunuione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno il Presidente.
15.6 - Il collegio Sindacale e' tenuto ad effettuare il controllo delle scritture contabili ogni tre mesi.
15.7 - Il Collegio Sindacale dura in carica per cinque anni.
ART.1616.2 - In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probiviri procede alla nomina, nel suo seno, del proprio Presidente.
16.3 - Il Collegio dei Probiviri ha incarico di esaminare e riferire al Consiglio le questioni sottopostegli dallo stesso.
16.4 - Ha il compito di definire le controversie tra gli Associati relative alla interpretazione delle norme statutarie.
16.5 - Il Collegio giudica le controversie sorte da comportamenti degli Associati non conformi ai dettati del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti interni.
16.6 - Il Collegio dei Probiviri resta in carica per la durata di cinque anni.
ART.1717.2 - Egli svolge le funzioni di Segretario degli Organi collegiali e partecipa di diritto con voto consultivo alle loro riunioni salvo contrarie decisioni del Presidente.
17.3 - Il Segretario potra' rappresentare l'Assopto Milano - ACOFIS per compiti specifici, qualora delegato dal Presidente.
ART.1818.1 - bis All'inizio di ogni esercizio finanziario dovra' essere presentato al Consiglio, a cura dell'Amministrazione, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato. Di ogni variazione del patrimonio, a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio Direttivo dovra' essere immediatamente informato nella sua prima riunione.
18.2
- I
proventi dell'Assopto Milano - ACOFIS sono costituiti da:
a)
quote
annuali associative nelle misure stabilite dall'Assemblea a carico degli Associati;
b) oblazioni
volontarie degli Associati e dei terzi;
b1)
contribuzioni straordinarie stabilite dall'Assemblea ordinaria;
b2)
contributi integrativi a copertura di costi per servizi specifici richiesti;
c)
rendite provenienti da altre attivita' associative;
d)
proventi
vari, anche di natura coattiva.
18.3 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1Ħ gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
18.4 - L'Assopto Milano - ACOFIS non puo' distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte dalla legge.
18.5 - L'Assopto Milano - ACOFIS ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui allĠArt.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.1919.2 - Ciascun Associato, con l'accettazione dello Statuto, si impegna a sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione preventiva all'Assopto Milano - ACOFIS di cui al precedente comma.
19.3 - Il mancato pagamento della tratta o ricevuta bancaria pone l'Associato in mora nei confronti dell'Associazione.
ART.2020.2 - L'Assemblea che approva lo scioglimento dell'Assopto Milano - ACOFIS nomina contemporaneamente da uno a tre liquidatori, determinandone i poteri e deliberando sulla devoluzione delle eventuali attivita' patrimoniali.
ART.21